
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, il problema dell’Alto Adige fu discusso dagli Stati alleati vincitori (USA, URSS, Inghilterra e Francia). Sia l’Italia che l’Austria erano dalla parte degli sconfitti e si apprestavano a pagarne pesanti conseguenze. Prevalse una linea di compromesso. Il confine del Brennero rimase intatto, ma l’Italia si impegnò a tutelare la minoranza tedesca e a concederle un’autonomia. Il 5 settembre 1946 a Parigi venne così firmato tra i ministri degli esteri Karl Gruber e Alcide De Gasperi un accordo (Accordo di Parigi), che rappresenta il fondamento dell’autonomia altoatesina. Per la prima volta vennero infatti definite delle garanzie per tutelare la minoranza di lingua tedesca in Alto Adige (i ladini furono per il momento dimenticati). L’accordo è così importante che è utile riprodurlo per intero.
Art. 1 - Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:
a) l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna
b) l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue
c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni
d) l’eguaglianza di diritti per l’ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.
Art. 2 - Alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse. Il quadro, nel quale detta autonomia sarà applicata, sarà determinato consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.
Art. 3 - Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impegna dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:
a) a rivedere, in uno spirito di equità di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939
b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari
c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada
d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l’Austria e l’Italia.
Fu così data la possibilità ai sudtirolesi e ladini di “rioptare” (cioè di modificare l’opzione fatta nel 1939) e, per quelli che si erano trasferiti, di ritornare. Furono riorganizzate le scuole tedesche. Tuttavia l’autonomia promessa - che si tradusse nello Statuto di Autonomia del 1948 (il cosiddetto “primo statuto”) - non soddisfece le aspettative sudtirolesi. Infatti le competenze (cioè i poteri) dell’autonomia erano concesse alla Regione Trentino-Alto Adige, in cui la maggioranza era italiana. Da parte tedesca si lamentava inoltre la continua immigrazione di italiani in provincia e nel 1953 sulla stampa si cominciò a parlare di «marcia della morte» (Todesmarsch) a cui sarebbe stato destinato in poco tempo il gruppo sudtirolese.
